Art. 46 c.c. (Sede delle persone giuridiche)

art 46 c.c.
art 46 c.c.

 

Art. 46 c.c. (Sede delle persone giuridiche).

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o
dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in
cui e’ stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’art. 16 o la sede
risultante dal registro e’ diversa da quella effettiva, i terzi
possono considerare come sede della persona giuridica anche
quest’ultima.

 

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